La partecipazione in videoconferenza da parte dei consiglieri dell’Ordine alle sedute del Consiglio è legittima ove tale modalità di partecipazione sia prevista e regolata nel regolamento interno. In tal caso la partecipazione da remoto è equiparata a tutti gli effetti a quella in presenza. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 168 del 30 settembre 2022, con cui ha specificato che durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore introdusse delle semplificazioni in materia di organi collegiali prevedendo la possibilità per il Consiglio dell’Ordine di poter svolgere le sedute anche in videoconferenza.
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