Il decreto 1° luglio 2026 del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicato nella G.U. n. 201 del 31 agosto 2026, attua l’art. 27, comma 3, lett. b), della legge n. 125/2014, definendo destinatari, criteri e condizioni per la concessione dei finanziamenti indiretti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento chiarisce quali soggetti finanziatori – istituzioni europee, banche vigilate, istituzioni di sviluppo, fondi di investimento e altri organismi individuati dal Comitato congiunto – possono concorrere agli apporti al Fondo rotativo, incrementabile tramite risorse pubbliche e private, nazionali e internazionali. Le iniziative finanziabili devono essere coerenti con la programmazione triennale, realizzate nei Paesi partner da imprese UE o locali e rispettare requisiti di sostenibilità del debito, tutela degli investimenti, creazione di occupazione e valore aggiunto locale. Il Comitato congiunto disciplina sezioni e sottosezioni del Fondo e le modalità di utilizzo delle risorse integrative.
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