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Impianti di interesse strategico nazionale: chiarimenti sulle garanzie finanziarie

Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’art. 208, comma 11, del d.lgs. 152/2006. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’art. 14 del d.lgs. 36/2003. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria.

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