Il Tribunale UE, nelle sentenze dell’8 luglio 2026 nelle cause T-268/21 RENV e T-538/24, respinge entrambi i ricorsi di Ryanair, confermando la legittimità del regime italiano di aiuti Covid‑19. Nella causa T‑268/21 RENV ritiene conforme al principio di non discriminazione il requisito della licenza italiana, poiché volto a sostenere le imprese maggiormente colpite dalle restrizioni sui voli da e verso l’Italia ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE. Esclude inoltre qualsiasi discriminazione derivante dal trattamento retributivo minimo, applicato in funzione della base di servizio dei dipendenti. Non risultano violazioni della libera prestazione dei servizi né della libertà di stabilimento, non essendo dimostrati effetti restrittivi eccedenti quelli propri di un aiuto di Stato. Il Tribunale conferma che la Commissione può valutare il regime in via generale senza analizzare ogni singolo aiuto. Respinge infine le censure sui diritti procedurali e sull’obbligo di motivazione. Nella causa T‑538/24 ribadisce lo stesso impianto argomentativo.
Articolo originale –> Read More