Nella sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause C‑52/25 e C‑53/25, la Corte di Giustizia UE chiarisce che, quando un’impresa agricola non è assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione interessata, l’aiuto deve essere ridotto del 50%, anche se il danno deriva da eventi non assicurabili. La Corte introduce però un’importante eccezione: la riduzione non si applica se la PMI non ha potuto stipulare una polizza conforme ai requisiti del regolamento per il proprio tipo di produzione, a causa dell’assenza di un’offerta adeguata sul mercato assicurativo. In tale situazione, l’indennizzo può essere riconosciuto per intero, evitando di penalizzare l’impresa per carenze strutturali del mercato.
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