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Credito d’imposta energia e gas: remissione in bonis entro il 30 settembre

Possono ricorrere all’istituto della remissione in bonis i contribuenti che entro lo scorso 16 marzo 2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta energia e gas maturati nel III e IV trimestre 2022, non ceduti a terzi e non ancora a tale data utilizzati integralmente in compensazione. L’invio della comunicazione, infatti, ad avviso dell’Agenzia, costituisce solo un adempimento formale, non un elemento costitutivo del credito per cui la mancata trasmissione entro tale data non costituisce presupposto per l’impossibilità di utilizzare in compensazione i crediti entro il 30 settembre 2023. Come va effettuata la remissione in bonis e a quali sono le condizioni per usufruirne?

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