È fissato al 30 maggio 2023 il termine ultimo per le aziende fornitrici di gas ed energia elettrica per inviare alle imprese clienti i conteggi del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023. L’obbligo vale solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore non nuove e solo qualora abbiano presentato opportuna richiesta. I venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente al 30 maggio 2023. La comunicazione fornita dal venditore rappresenta un calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo. La responsabilità sotto il profilo fiscale resta comunque a carico del contribuente fruitore del credito d’imposta. Quali sono le sanzioni per il mancato invio della comunicazione?
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