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Sovvenzioni pubbliche: possono essere riservate alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute dallo Stato membro interessato

Non è contraria alla normativa europea una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine. Il requisito del riconoscimento stabilito dall’Austria risulta giustificato al fine di consentire ai genitori di scegliere l’educazione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose. La Corte reputa quindi che tale restrizione alla libertà di stabilimento possa essere giustificata purché si persegua un obiettivo legittimo e a condizione di rispettare il principio di proporzionalità.

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