Commercio equo e solidale: i criteri e le modalità per beneficiare del riconoscimento del rimborso

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 23 agosto 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che individua i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso. Per fruire del rimborso, le imprese presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso appositi sistemi informatici, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica. Con il medesimo provvedimento è reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso.

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Decreto Aiuti quater: per i bonus edilizi sale a cinque il numero massimo di cessioni del credito

Il passaggio al Senato del decreto Aiuti quater porta l’ennesima novità per la cessione dei bonus edilizi. Per effetto della modifica, saranno possibili massimo 5 passaggi: aumenta infatti da 2 a 3 il numero di cessioni effettuabili verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. La novità sarà operativa con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti quater. Resta ferma la possibilità, per i crediti superbonus, di optare per la fruizione del credito fino a 10 quote annuali. Per le imprese edili con problemi di liquidità arriva un prestito ponte garantito da Sace.

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Decreto Aiuti quater: più tempo per utilizzare i crediti d’imposta energia e gas

Con l’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto Aiuti quater da parte del Senato si allungano i tempi per utilizzare i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022. A seguito della modifica, i bonus potranno essere spesi entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023. Rimane confermata la data del 31 dicembre 2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022. Più tempo anche per compensare il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022.

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